[1]Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo, in corso di viaggi e protocollo finale. (Berna, 11 marzo 1961).

[2]CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA RELATIVA AGLI UFFICI A CONTROLLI NAZIONALI ABBINATI E AL CONTROLLO IN CORSO DI VIAGGIO

[3]Il Presidente della Repubblica italiana e il Consiglio Federale Svizzero animati dal desiderio di facilitare il passaggio della frontiera tra i due Paesi, hanno deciso di concludere una Convenzione relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio. Essi hanno nominato, a tal fine, per loro plenipotenziari: Il Presidente della Repubblica italiana: il Signor Ugo CALDERONI, Direttore Generale delle Dogane e delle Imposte Indirette; il Consiglio Federale Svizzero: il Signor Charles LENZ, Direttore Generale delle Dogane; i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri trovati nella dovuta e buona forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

[4]Articolo 1

[5]A termini della presente Convenzione, l'espressione:

  • 1)"Controllo" indica l'applicazione di tutte le norme di legge, regolamentari e amministrative dei due Paesi che regolano il passaggio della frontiera da parte delle persone, nonche' l'entrata, l'uscita e il transito di merci (inclusi anche i veicoli) e di altri beni.
  • 2)"Stato di soggiorno" indica lo Stato sul cui territorio si effettua il controllo dell'altro Stato.
  • 3)"Stato limitrofo" indica l'altro Stato.
  • 4)"Zona" indica la parte del territorio dello Stato di soggiorno nella quale gli agenti dello Stato limitrofo sono abilitati a effettuare il controllo.
  • 5)"Agenti" indica le persone appartenenti alle Amministrazioni incaricate del controllo e che esercitano le loro funzioni negli uffici a controlli nazionali abbinati o nei veicoli in corso di viaggio.
  • 6)"Uffici" indica gli uffici a controlli nazionali abbinati.

Testo vigente dal 20 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-03;68~art1 · fonte del testo

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