I lavori italiani recanti, al momento della loro importazione in Svizzera, il marchio di identificazione non devono essere muniti del marchio di artefice e del marchio ufficiale menzionati, rispettivamente dagli articoli 9 e 15 della legge svizzera, a condizione che essi siano conformi alle altre disposizioni della legge stessa. I lavori svizzeri recanti, al momento della loro importazione in Italia, il marchio di artefice e il marchio ufficiale non devono essere muniti del marchio di identificazione dell'importatore richiesto dall'art. 5 della legge italiana, a condizione che essi siano conformi alle altre disposizioni della legge stessa.

Testo vigente dal 13 novembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-10-08;675~art2 · fonte del testo

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