I detentori dei marchi di identificazione, domiciliati in Italia, che figurano sulla lista inviata all'Ufficio centrale federale del controllo dei metalli preziosi, sono esonerati dall'obbligo di far registrare i loro marchi di identificazione in Svizzera e di fornire la garanzia di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge svizzera. I detentori dei marchi di artefice, domiciliati in Svizzera, che figurano sulla lista inviata al Servizio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi, sono esonerati dall'obbligo di designare un rappresentante legale ai sensi del primo comma dell'art. 5 della legge italiana.

Testo vigente dal 13 novembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-10-08;675~art5 · fonte del testo

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