Dopo l'articolo 14 della Convenzione e' inserito un articolo 14 bis formulato come segue: "I cittadini italiani e svizzeri che hanno diritto alle prestazioni in natura a seguito di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, in conformita' alla legislazione di uno degli Stati contraenti, beneficiano ugualmente di tali vantaggi quando si trasferiscono sul territorio dell'altro Stato nel corso del trattamento medico, alla condizione che abbiano ricevuto l'autorizzazione preventiva da parte dell'organismo competente. Tale autorizzazione deve essere accordata se non viene sollevata alcuna obiezione di ordine medico".

Testo vigente dal 25 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-10-07;668~art4 · fonte del testo

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