Art. 24 — Prestiti contratti per la scorta regolatrice

  • a)Il Consiglio puo', per le necessita' della scorta regolatrice e con la garanzia dei "warrants" di stagno detenuti da detta scorta, contrarre prestiti per le somme che ritiene necessarie, restando inteso che l'importo massimo di tali prestiti nonche' le modalita' e condizioni alle quali essi sono concessi, saranno stati approvati a maggioranza dei suffragi espressi dai paesi consumatori e all'unanimita' dei suffragi espressi dai paesi produttori.
  • b)Il Consiglio puo', a maggioranza ripartita di due terzi, adottare ogni altra disposizione che ritiene opportuna ai fini di contrarre prestiti per le necessita' della scorta regolatrice o per completare le risorse di quest'ultima.
  • c)Fatte salve le disposizioni del paragrafo d) del presente articolo, tutti gli oneri derivanti da tali prestiti e disposizioni sono imputati nel conto della scorta regolatrice, ma il Consiglio puo' decidere che i paesi partecipanti che non versano contributi, possano partecipare al pagamento di detti oneri. Il Presidente esecutivo riferisce regolarmente al Consiglio in merito all'applicazione del presente paragrafo. L'applicazione del presente paragrafo e' prevista in relazione alle disposizioni del paragrafo d) dell'articolo 22.
  • d)Nessun obbligo sara' imposto ad un paese partecipante in applicazione del presente articolo senza il consenso dello stesso.
  • e)Qualora le risorse finanziarie fossero messe direttamente a disposizione del Consiglio, il Consiglio puo', a maggioranza ripartita dei due terzi, decidere di modificare gli importi stabiliti al paragrafo a) dell'articolo 21 e al paragrafo a) dell'articolo 22.

Testo vigente dal 6 settembre 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;674~art24 · fonte del testo

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