Art. 23 — Penalità relative ai contributi

  • a)Il Consiglio stabilisce le penalita' da applicare nei confronti dei paesi che non abbiano soddisfatto gli obblighi che incombono loro ai sensi del comma v) del paragrafo a) dell'articolo 21.
  • b)Se un paese produttore viene meno agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'articolo 21, il Consiglio puo' privarlo interamente o parzialmente dei diritti e privilegi che il presente Accordo gli conferisce e puo' anche chiedere agli altri paesi produttori di colmare il disavanzo in contanti o in stagno-metallo, o in entrambi contemporaneamente.
  • c)Se una parte del disavanzo deve essere colmata in stagno-metallo, i paesi produttori che colmano questo disavanzo saranno autorizzati ad esportare le quantita' richieste oltre al quantitativo delle esportazioni autorizzate che fosse stato loro concesso in virtu' dell'articolo 34. Se il Consiglio ha ricevuto le prove che giudica necessarie per stabilire l'identita' del metallo o dei concentrati esportati con lo stagnometallo consegnato alla scorta regolatrice, le disposizioni dei paragrafi b) e d) dell'articolo 34 e del paragrafo a) dell'articolo 36 non sono applicabili a dette esportazioni.
  • d)Il Consiglio puo', ad ogni momento e alle condizioni che esso stabilisce
  • i)Dichiarare che e' stato ovviato alla mancanza;
  • ii)Ripristinare i diritti e i privilegi del paese interessato; e iii) Rimborsare agli altri paesi produttori il contributo supplementare che essi hanno versato conformemente al paragrafo
  • b)del presente articolo con un interesse il cui tasso sara' fissato dal Consiglio, tenuto conto dei tassi d'interesse praticati sul piano internazionale, restando inteso che per la parte del contributo supplementare effettuato in stagno-metallo, l'interesse e' calcolato sulla base di un prezzo adeguato dello stagno-metallo alla data della decisione presa dal Consiglio in applicazione del paragrafo b) del presente articolo su un mercato riconosciuto convenuto dal Consiglio. Se tali rimborsi o parte di essi sono effettuati in stagno-metallo, il Consiglio puo' porre le condizioni che ritiene necessarie.

Testo vigente dal 6 settembre 1977

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-08-08;674~art23 · fonte del testo

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