Art. 30 — Altre operazioni della scorta regolatrice

  • a)Il Consiglio puo' autorizzare il Direttore ad acquistare stagno proveniente da una scorta governativa non commerciale o a vendere stagno a tale scorta o per conto di questa. Il Consiglio puo' anche autorizzare il Direttore ad acquistare stagno dai Paesi contribuenti alla scorta regolatrice del quarto Accordo sulla loro parte della liquidazione della scorta regolatrice conformemente a detto Accordo. Le disposizioni del paragrafo c) dell'articolo 28 non sono applicabili all'acquisto o alla vendita di stagno per i quali un'autorizzazione e' stata data conformemente alle disposizioni del presente paragrafo.
  • b)Nonostante le disposizioni degli articoli 28 e 29, il Consiglio puo' autorizzare il Direttore, qualora quest'ultimo non disponga di fondi sufficienti per far fronte alle spese di esecuzione risultanti dalle sue operazioni, a vendere al prezzo corrente le quantita' di stagno necessarie per coprire tali spese.

Testo vigente dal 6 settembre 1977

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-08-08;674~art30 · fonte del testo

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