1. Il presente Accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri se non nella misura in cui essi alterano le condizioni commerciali previste dal presente Accordo. 2. Nell'ambito del Consiglio di associazione si tengono consultazioni tra le Parti in merito agli accordi istitutivi delle suddette unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alla loro rispettiva politica commerciale con i paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunita', si tengono consultazioni di questo tipo per garantire che si possa tener conto dei reciproci interessi della Comunita' e della Repubblica slovacca sanciti nel presente Accordo.

Testo vigente dal 7 dicembre 1994

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