Per quanto riguarda la concessione delle rendite per orfani di madre secondo la legislazione svizzera, le cittadine italiane sono ugualmente considerate come assicurate ai sensi della detta legislazione qualora soddisfino le condizioni del punto 2 del Protocollo finale del primo Accordo aggiuntivo o quelle dell'articolo primo del Protocollo aggiuntivo al detto Accordo, del 25 febbraio 1974, o quelle dell'articolo 2 del presente Accordo oppure qualora siano beneficiarie di una pensione o rendita di vecchiaia o per superstiti secondo la legislazione dell'uno o dell'altro dei due Stati contraenti.

Testo vigente dal 25 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-10-07;668~art11 · fonte del testo

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