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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione del secondo accordo aggiuntivo alla convenzione fra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativa alla sicurezza sociale, del 14 dicembre 1962, firmato a Berna il 2 aprile 1980
Legge 7 ottobre 1981, n. 668
- Aggiornato al
- 25 novembre 1981
- Articoli
- 13
- Versioni storiche
- 15
- Art. 1SECONDO ACCORDO aggiuntivo alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la…
- Art. 2L'articolo 8 della Convenzione e' modificato come segue: "Ai cittadini italiani si…
- Art. 3L'articolo 9, paragrafo primo, della Convenzione, e' completato dal seguente capoverso…
- Art. 4Dopo l'articolo 14 della Convenzione e' inserito un articolo 14 bis formulato come segue…
- Art. 5Dopo l'articolo 20 della Convenzione e' inserito un articolo 20 bis formulato come segue…
- Art. 6Dopo l'articolo 21 della Convenzione e' inserito un articolo 21 bis formulato come segue…
- Art. 7Il punto 13 del Protocollo finale alla Convenzione e' modificato come segue: "Qualora i…
- Art. 8All'articolo primo, paragrafo primo, del primo Accordo aggiuntivo, sono soppresse le…
- Art. 9I paragrafi 1 e 3 dell'articolo 3 del primo Accordo aggiuntivo sono modificati come…
- Art. 10Il Protocollo finale del primo Accordo aggiuntivo e' completato da un punto 4 formulato…
- Art. 11Per quanto riguarda la concessione delle rendite per orfani di madre secondo la…
- Art. 12I cittadini di uno degli Stati contraenti che risiedono nell'altro Stato hanno, per…
- Art. 13Il presente Accordo sara' ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma…
