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Tributario
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Tanzania per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo, firmata a Dar-Es-Salaam il 7 marzo 1973, con protocollo aggiuntivo e scambio di note firmati a Roma il 31 gennaio 1979
Legge 7 ottobre 1981, n. 667
- Aggiornato al
- 25 novembre 1981
- Articoli
- 28
- Versioni storiche
- 40
- Art. 1CONVENZIONE TRA L'ITALIA E LA TANZANIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE…
- Art. 2Imposte considerate 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito…
- Art. 3Definizioni di carattere generale 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il…
- Art. 4Domicilio fiscale 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno…
- Art. 5Stabile organizzazione 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile…
- Art. 6Redditi immobiliari 1. I redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato…
- Art. 7Utili delle imprese 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili…
- Art. 8Navigazione marittima ed aerea 1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico…
- Art. 9Imprese associate Allorche' a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente…
- Art. 10Dividendi 1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un…
- Art. 11Interessi 1. Gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati ad un…
- Art. 12Canoni 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente…
- Art. 13Guadagni di capitale 1. I guadagni provenienti dalla alienazione di beni immobili secondo…
- Art. 14Professioni indipendenti 1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato…
- Art. 15Professioni dipendenti 1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, gli stipendi…
- Art. 16Compensi a membri dei Consigli di amministrazione La partecipazione agli utili, i gettoni…
- Art. 17Artisti e sportivi Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che i…
- Art. 18Pensioni Salve le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 19, le pensioni e le altre…
- Art. 19Funzioni pubbliche 1. Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato…
- Art. 20Professori, insegnanti e studenti 1. I professori e gli insegnanti di uno degli Stati…
- Art. 21Redditi non espressamente menzionati Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato…
- Art. 22Metodo dell'imputazione 1. Si conviene che la doppia imposizione sara' evitata nel modo…
- Art. 23Non discriminazione 1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati…
- Art. 24Procedura amichevole 1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure…
- Art. 25Scambio di informazioni 1. Le Autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno…
- Art. 26Funzionari diplomatici e consolari Le disposizioni della presente Convenzione non…
- Art. 27Entrata in vigore 1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica…
- Art. 28Denuncia La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno…
