[1]Dividendi

[2]1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente. 2. Se tali dividendi dovessero, a causa di modifiche della legislazione degli Stati contraenti, essere assoggettati ad imposizione in entrambi gli Stati, gli Stati stessi si accorderanno per fissare i limiti di tale imposizione.

Testo vigente dal 25 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-10-07;667~art10 · fonte del testo

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