[1]Artisti e sportivi

[2]Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonche' gli sportivi ritraggono, dalle loro prestazioni personali in tale qualita', sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attivita' sono svolte, a condizione che tali redditi non provengano da soggiorni ufficialmente assistiti dall'altro Stato contraente, le cui spese siano sostenute totalmente o prevalentemente con fondi pubblici di detto altro Stato contraente.

Testo vigente dal 25 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-10-07;667~art17 · fonte del testo

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