[1]Violazioni.

[2]1. Ogni violazione alle disposizioni della presente Convenzione e' punita dalla legge dell'Autorita' da cui dipende la nave in questione, qualunque sia il luogo in cui avviene l'infrazione. Se l'Autorita' e' informata di una tale infrazione ed e' convinta che esistono prove sufficienti per permetterle di iniziare dei procedimenti per la presunta infrazione, essa inizia tali procedimenti al piu' presto possibile in conformita' delle proprie leggi. 2. Ogni violazione alle disposizioni della presente Convenzione commessa sotto la giurisdizione di una Parte della Convenzione e' punita dalle leggi di tale Parte. Ogni qualvolta abbia luogo una tale infrazione, la Parte deve:

  • a)iniziare dei procedimenti conformemente alle proprie leggi; o b) fornire all'Autorita' da cui dipende la nave le prove che possono essere in suo possesso per dimostrare che e' avvenuta un'infrazione. 3. Quando sono fornite all'Autorita' da cui dipende la nave delle informazioni o delle prove relative ad un'infrazione della Convenzione da parte di una nave, tale Autorita' informa al piu' presto lo Stato che ha fornito le informazioni o le prove nonche' l'Organizzazione, delle misure adottate. 4. Le sanzioni previste dalle leggi delle Parti in applicazione del presente articolo devono essere, per il loro rigore, di natura tale da scoraggiare gli eventuali trasgressori, e di una identica severita', qualunque sia il luogo in cui e' stata commessa l'infrazione.

Testo vigente dal 23 ottobre 1980

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-09-29;662~art4 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari