• 1)Ogni violazione della presente Convenzione e' vietata e sanzionata dalla legislazione dell'Amministrazione da cui dipende la nave in oggetto, ovunque essa si trovi. Se l'Amministrazione e' informata di una tale violazione essa procede ad un'inchiesta e puo' chiedere alla Parte che l'ha informata di fornirgli prove supplementari della violazione allegata. Se l'amministrazione ritiene che vi sono prove sufficienti per intraprendere azioni giudiziarie a motivo della violazione in questione essa fa in modo che tali azioni siano intraprese al piu' presto in conformita' alla sua legislazione. L'Amministrazione informa la Parte che ha segnalato l'infrazione, nonche' l'Organizzazione sulle misure prese. Se essa non ha preso alcuna misura nel termine di un anno a decorrere dalla ricezione delle informazioni, deve darne notizia alla Parte che ha segnalato la violazione.
  • 2)Ogni violazione della presente Convenzione nella giurisdizione di una Parte e' vietata e sanzionata dalla legislazione di questa Parte. Ogni qualvolta avviene una tale violazione, la Parte deve:
  • a)sia fare in modo che azioni giudiziali siano intraprese in conformita' alla sua legislazione.;
  • b)sia fornire all'Amministrazione da cui dipende la nave in oggetto le informazioni e le prove che potrebbe detenere attestando che vi e' stata infrazione.
  • 3)Le sanzioni previste dalla legislazione di una parte in applicazione del presente articolo devono essere, per il loro rigore, di natura tale da scoraggiare le violazioni della presente Convenzione, ovunque esse avvengano.

Testo vigente dal 28 settembre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-08-31;163~convenzione-art12 · fonte del testo

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