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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973
Legge 29 settembre 1980, n. 662
- Aggiornato al
- 23 ottobre 1980
- Articoli
- 46
- Versioni storiche
- 49
- Art. 1CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1973 PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO CAUSATO DA NAVI…
- Art. 2Definizioni. Ai fini della presente Convenzione, salvo espressa disposizione in senso…
- Art. 3Campo di applicazione. 1. La presente Convenzione si applica: a) alle navi che sono…
- Art. 4Violazioni. 1. Ogni violazione alle disposizioni della presente Convenzione e' punita…
- Art. 5Certificati e norme speciali concernenti l'ispezione della nave. 1. Subordinatamente alle…
- Art. 6Ricerca delle infrazioni ed esecuzione delle disposizioni della Convenzione. 1. Le Parti…
- Art. 7Ritardi causati indebitamente alle navi. 1. Deve essere fatto ogni possibile sforzo per…
- Art. 8Rapporti sugli eventi comportanti o suscettibili di comportare lo scarico di sostanze…
- Art. 9Altri Trattati ed interpretazione. 1. Con la sua entrata in vigore, la presente…
- Art. 10Composizione delle controversie. Ogni controversia fra due o piu' Parti della Convenzione…
- Art. 11Trasmissione delle informazioni. 1. Le Parti della Convenzione si impegnano a comunicare…
- Art. 12Incidenti sopraggiunti alle navi. 1. Ogni Autorita' si impegna ad effettuare un'indagine…
- Art. 13Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione. 1. La presente Convenzione resta…
- Art. 14Allegati facoltativi. 1. Uno Stato puo', al momento della firma, della ratifica…
- Art. 15Entrata in vigore. 1. La presente Convenzione entra in vigore dodici mesi dopo la data in…
- Art. 16Emendamenti. 1. La presente Convenzione puo' essere emendata mediante una qualsiasi delle…
- Art. 17Promozione della cooperazione tecnica. Le Parti della Convenzione devono, in…
- Art. 18Denuncia. 1. La presente Convenzione od ogni Allegato facoltativo puo' essere denunciato…
- Art. 19Deposito e Registrazione. 1. La presente Convenzione sara' depositata presso il…
- Art. 20Lingue. La presente Convenzione viene redatta in un unico esemplare nelle lingue Inglese…
- Art. iPROTOCOLLO I. DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'INVIO DI RAPPORTI SUGLI EVENTI COMPORTANTI O CHE…
- Art. iiArticolo II. Procedura applicabile all'invio di rapporti. 1. Ogni rapporto viene…
- Art. iiiArticolo III. Data di invio dei rapporti. Viene redatto un rapporto ogni volta che un…
- Art. ivArticolo IV. Natura del rapporto. 1. Ogni rapporto fornisce, come regola generale: a)…
- Art. vArticolo V. Rapporto complementare. Ogni persona che si trovi obbligata ad inviare un…
- Art. iPROTOCOLLO II. ARBITRAGGIO (in applicazione dell'articolo 10 della Convenzione) Articolo…
- Art. iiArticolo II. 1. Viene costituito un tribunale arbitrale su domanda indirizzata da una…
- Art. iiiArticolo III. Il tribunale e' composto di tre membri: un arbitro nominato da ogni Parte…
- Art. ivArticolo IV. 1. Se allo scadere di un termine di sessanta giorni a partire dalla nomina…
- Art. vArticolo V. Il tribunale puo' conoscere e decidere delle domande riconvenzionali…
- Art. viArticolo VI. Ogni Parte assume a proprio carico la remunerazione del proprio arbitro e le…
- Art. viiArticolo VII. Ogni Parte della Convenzione della quale sia in causa un interesse di…
- Art. viiiArticolo VIII. Ogni tribunale arbitrale costituito ai sensi del presente Protocollo fissa…
- Art. ixArticolo IX. 1. Le decisioni del tribunale sia sulla propria procedura e sul luogo delle…
- Art. xArticolo X. 1. Il tribunale pronuncia la propria sentenza entro un termine di cinque mesi…
- Art. iTRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel…
- Art. iiArticolo II. 1. Le disposizioni dell'articolo I, paragrafo 2 e degli articoli da II a…
- Art. iiiArticolo III. 1. La lista di cui al paragrafo 2, comma a) dell'articolo I viene…
- Art. ivArticolo IV. 1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma degli Stati che hanno firmato…
- Art. vArticolo V. 1. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione si effettuano…
- Art. viArticolo VI. 1. Il presente Protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la data in cui…
- Art. viiArticolo VII. 1. Il presente Protocollo puo' essere denunciato da una qualsiasi delle…
- Art. viiiArticolo VIII. 1. L'Organizzazione puo' indire una Conferenza avente lo scopo di rivedere…
- Art. ixArticolo IX. 1. Il presente Protocollo verra' depositato presso il Segretario generale…
- Art. xArticolo X. A partire dall'entrata in vigore del presente Protocollo, il Segretario…
- Art. xiArticolo XI. Il presente Protocollo viene redatto in un unico esemplare in lingua…
