1. Le liste di cui agli Allegati A e B del presente Accordo possono essere modificate oppure estese mediante una comunicazione scritta da uno degli Stati contraenti con riserva dell'accordo dell'altra Parte. Tuttavia, ciascuno degli Stati contraenti puo' ridurre la lista delle denominazioni relative ai prodotti o merci originarie del suo territorio senza l'accordo dell'altra Parte. 2. Nel caso di una modifica o una estensione della lista delle denominazioni relative ai prodotti o merci originarie del territorio di uno degli Stati contraenti si applicano le disposizioni dell'art. 8 ed il termine di due anni decorre dalla pubblicazione della modifica oppure dell'estensione effettuata dall'altra Parte.

Testo vigente dal 27 agosto 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-07-13;658~art9 · fonte del testo

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