[1]Articolo XI

[2]1. - Se la domanda di estradizione riguarda una persona imputata, l'estradizione sara' accordata solo se sara' stata fornita la prova che il reato per il quale l'estradizione e' richiesta rientra fra quelli previsti dal presente Trattato, e se saranno forniti indizi tali che, in base alla legge della Parte richiesta, giustificherebbero il giudizio se il reato fosse stato commesso sul territorio della Parte stessa. 2. - Se la domanda di estradizione riguarda una persona condannata, l'estradizione sara' accordata solo se sara' stata fornita la prova che la persona stessa e' stata condannata per un reato previsto dal presente Trattato, e che essa deve ancora espiare la pena inflitta in tutto od in parte. 3. - La Parte richiesta, se ritiene che le prove fornite non siano sufficienti per prendere una decisione in merito alla domanda, potra' richiedere che siano fornite ulteriori prove entro il periodo di tempo che tale Parte fissera'.

Testo vigente dal 23 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-10-15;655~artxi · fonte del testo

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