[1]Articolo IV

[2]1. Ciascuna delle Parti contraenti potra' rifiutare l'estradizione dei propri cittadini. 2. - Ai fini del presente articolo, il termine "cittadino" include, per quanto concerne l'Australia, una persona sotto protezione australiana (Australian protected person). 3. - La qualita' di cittadino sara' valutata al momento della domanda di estradizione. 4. - Qualora la Parte richiesta rifiuti l'estradizione di un suo cittadino, essa dovra', su domanda della Parte richiedente, e se le leggi della stessa Parte richiesta lo permettono, sottoporre il caso alle autorita' competenti al fine di consentire l'instaurazione, se del caso, di procedimenti giudiziari e dovra' informare la Parte richiedente dell'esito della richiesta. 5. - Ai fini del paragrafo 4 del presente articolo, i documenti, le informazioni e il materiale probatorio relativi al reato saranno trasmessi senza spese dalla Parte richiedente alla Parte richiesta.

Testo vigente dal 23 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-10-15;655~artiv · fonte del testo

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