[1]TRATTATO DI ESTRADIZIONE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'AUSTRALIA

[2]Il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia DESIDEROSI di adottare disposizioni per la reciproca estradizione di persone imputate o condannate, HANNO DECISO di concludere un Trattato a tal fine ed hanno convenuto le seguenti disposizioni.

[3]Articolo I

[4]1. - Le Parti Contraenti si impegnano ad estradarsi reciprocamente, nei casi e alle condizioni specificate nel presente Trattato, le persone imputate o condannate per uno dei reati di cui all'articolo II, commesso nel territorio di una Parte, o fuori di esso nelle circostanze indicate nel paragrafo 5 del presente articolo, e che si trovino sul territorio dell'altra. 2. - Quando nel presente Trattato si fa riferimento al territorio di una Parte contraente, si intende tutto il territorio sotto la giurisdizione della stessa Parte contraente, compreso lo spazio aereo e le acque territoriali, nonche' le navi e gli aeromobili di proprieta' di quella Parte o in essa registrati, nel caso in cui detto aeromobile sia in volo o detta nave sia in navigazione in alto mare quando il reato e' commesso. 3. - Ai fini del presente Trattato, l'aeromobile e' considerato in volo dal momento in cui viene impressa la propulsione per il decollo fino al momento in cui ha termine l'atterraggio. 4. - Ai fini del presente Articolo, il territorio soggetto alla giurisdizione dell'Australia include i territori delle cui relazioni internazionali l'Australia e' responsabile. 5. - Quando il reato e' stato commesso fuori del territorio della Parte richiedente, la Parte richiesta puo' concedere l'estradizione qualora le sue leggi prevedano la punizione di detto reato commesso fuori del suo territorio.

Testo vigente dal 23 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-10-15;655~arti · fonte del testo

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