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Miscellanea
Convenzione
Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966 · Legge 13 ottobre 1975, n. 654
- Aggiornato al
- 6 aprile 2018
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- 35
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati…
- Art. 2Gli Stati contraenti condannano la discriminazione razziale e si impegnano a continuare…
- Art. 3Gli Stati contraenti condannano in particolar modo la segregazione razziale e…
- Art. 4Gli Stati contraenti condannano ogni propaganda ed ogni organizzazione che s'ispiri a…
- Art. 5In base agli obblighi fondamentali di cui all'articolo 2 della presente Convenzione, gli…
- Art. 6Gli Stati contraenti garantiranno ad ogni individuo sottoposto alla propria giurisdizione…
- Art. 7Gli Stati contraenti si impegnano ad adottare immediate ed efficaci misure, in…
- Art. 8Viene istituito un Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale (qui…
- Art. 9Gli Stati contraenti s'impegnano a presentare al Segretario generale dell'Organizzazione…
- Art. 10Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno. 2. II Comitato nomina il proprio…
- Art. 11Qualora uno Stato contraente ritenga che un altro Stato contraente non applichi le…
- Art. 12a) Dopo che il Comitato ha ricevuto e vagliato tutte le informazioni che sono ritenute…
- Art. 13Dopo aver studiato il problema in tutti i suoi aspetti, la Commissione prepara e…
- Art. 14Ogni Stato contraente puo' dichiarare in ogni momento di riconoscere al Comitato la…
- Art. 15In attesa che vengano realizzati gli obiettivi della Dichiarazione sulla concessione…
- Art. 16Le disposizioni della presente Convenzione concernenti le misure da adottare per definire…
- Art. 17La presente Convenzione e' aperta alla firma di ogni Stato membro dell'Organizzazione…
- Art. 18La presente Convenzione restera' aperta all'adesione di ogni Stato citato al paragrafo 1…
- Art. 19La presente Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo la data del deposito…
- Art. 20Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ricevera' e comunichera' a…
- Art. 21Ogni Stato contraente puo' denunciare la presente Convenzione mediante notifica inviata…
- Art. 22Ogni controversia tra due o piu' Stati contraenti in merito all'interpretazione o…
- Art. 23Ogni Stato contraente puo' formulare in ogni momento una domanda di revisione della…
- Art. 24Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informera' tutti gli Stati…
- Art. 25La presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno…
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