1. In attesa che vengano realizzati gli obiettivi della Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai Paesi ed ai popoli coloniali, contenuta nella Risoluzione 1514 (XV) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni unite, in data 14 dicembre 1960, le disposizioni della presente Convenzione non limitano per nulla il diritto di petizione accordato a tali popoli da altri strumenti internazionali o dall'Organizzazione delle Nazioni unite o dalle sue istituzioni specializzate. 2. a) Il Comitato istituito conformemente al paragrafo I dell'articolo 8 della presente Convenzione riceve copia delle petizioni provenienti dagli organi dell'Organizzazione delle Nazioni unite che si occupano di questioni che abbiano rapporto diretto con i principi e gli obiettivi della presente Convenzione, ed esprime il proprio parere e fa le proprie raccomandazioni circa le petizioni ricevute al momento dell'esame delle petizioni provenienti dagli abitanti di territori sotto amministrazione fiduciaria o non autonomi e di ogni altro territorio al quale si applichi la Risoluzione 1514 (XV) della Assemblea generale, e che riguardino questioni previste dalla presente Convenzione, delle quali i summenzionati organi sono investiti.

  • b)Il Comitato riceve dagli organi competenti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, copie dei rapporti concernenti le misure di ordine legislativo, giudiziario, amministrativo o altro riguardanti direttamente i principi e gli obiettivi della presente Convenzione che le potenze amministranti hanno applicato nei territori citati al comma a) del presente paragrafo ed esprime dei pareri e fa delle raccomandazioni a tali organi. 3. Il Comitato include nei suoi rapporti all'Assemblea generale un riassunto delle petizioni e dei rapporti ricevuti dagli organi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, nonche' i pareri e le raccomandazioni che gli sono stati richiesti dai summenzionati rapporti e petizioni. 4. Il Comitato prega il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di fornirgli tutte le informazioni riguardanti gli obiettivi della presente Convenzione, di cui esso disponga e relative ai territori citati al comma a) del paragrafo 2 del presente articolo.

Testo vigente dal 23 dicembre 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-10-13;654~convenzione-art15 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari