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Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, e' punito:

  • a)con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
  • b)con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; COMMA SOPPRESSO DALLA L. 25 GIUGNO 1993, N. 205 CHE HA CONVERTITO IL D.L. 26 APRILE 1993, N. 122. 3. E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attivita', e' punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Testo in vigore dal 27 giugno 1993 al 28 marzo 2006

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Che cosa è cambiato dal 27 giugno 1993

Confronto con la versione in vigore dal 7 aprile 1989 al 27 giugno 1993. 71 parole tolte, 126 parole aggiunte in 4 capoversi.

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, aggiunto: anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione tolto: e' punitoaggiunto: , e' punito:

aggiunto: a) con la reclusione tolto: da uno a quattro anni:

tolto: a) aggiunto: sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale aggiunto: o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) tolto: chi incita aggiunto: con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo tolto: alla discriminazione, oaggiunto: , incita a commettere o commette tolto: atti di violenza o aggiunto: violenza o atti di provocazione alla violenzatolto: , nei confronti di persone perche' appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico o razziale aggiunto: per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; COMMA SOPPRESSO DALLA L. 25 GIUGNO 1993, N. 205 CHE HA CONVERTITO IL D.L. 26 APRILE 1993, N. 122. 3. E' vietata ogni organizzazione tolto: o associazioneaggiunto: , associazione, movimento o gruppo avente tra i tolto: suoi scopi di incitare all'odio o alla discriminazione razziale. Chi partecipi ad organizzazioni o associazioni di tal genere, o presti aggiunto: propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attivita', e' punitoaggiunto: , per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da tolto: uno a cinque anni. Le pene sono aumentate per i capi e i promotori di tali organizzazioni o associazioni aggiunto: sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da uno a sei anni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-10-13;654~art3 · fonte del testo

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