[1]Benefici

[2]1. Le coproduzioni ai sensi del presente Accordo sono ritenute «opere nazionali» in conformita' alla legislazione e regolamentazione applicabili nel territorio delle Parti. 2. Le coproduzioni ai sensi del presente Accordo godono di tutti i benefici derivanti dalla legislazione e regolamentazione applicabili nel territorio delle Parti. Le Autorita' competenti delle Parti si comunicheranno l'elenco completo di tali benefici. 3. I suddetti benefici sono concessi a ciascun coproduttore unicamente dal proprio Paese. 4. I suddetti benefici saranno concessi solo al progetto di una coproduzione presentato da coproduttori con buona capacita' tecnica e finanziaria e significativa esperienza professionale.

Testo vigente dal 27 maggio 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-05-14;65~accordo-art2 · fonte del testo

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