ALLA CONVENZIONE 1. Qualsiasi Parte puo' proporre emendamenti alla Convenzione. 2. Gli emendamenti alla Convenzione sono adottati in sessione ordina- ria della Conferenza delle Parti. Il testo di qualsiasi proposta di emendamento alla Convenzione deve essere comunicato alle Parti dal segretariato almeno sei mesi prima della riunione alla quale e' proposta l'adozione dell'emendamento. Il segretariato comunica gli emendamenti proposti anche ai firmatari della Convenzione e per informazione al depositario. 3. Le Parti si impegnano a raggiungere un accordo unanime su qualsia- si proposta di emendamento alla Convenzione. Se nonostante tutti gli sforzi compiuti non viene raggiunto un accordo unanime, l'emendamento e' adottato in ultima istanza alla maggioranza di tre quarti delle Parti presenti alla riunione e partecipanti alla votazione. L'emendamento adottato e' comunicato dal segretariato al depositario, che lo trasmette a tutte le Parti per accettazione. 4. Gli strumenti di accettazione di un emendamento sono depositati presso il depositario. L'emendamento adottato in conformita' del precedente paragrafo 3 entra in vigore per le Parti che lo hanno accettato, il novantesimo giorno successivo alla data in cui il depositario ha ricevuto lo strumento di accettazione da almeno tre quarti delle Parti alla Convenzione. 5. Per qualsiasi altra Parte l'emendamento entra in vigore il novan- tesimo giorno successivo alla data in cui tale Parte deposita presso il depositario il suo strumento di accettazione di detto emendamento. 6. Ai fini del presente articolo, per "Parti presenti alla riunione e partecipanti alla votazione" si intendono le Parti che sono presenti ed esprimono voto positivo o negativo.

Testo vigente dal 29 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-01-15;65~convenzione-art15 · fonte del testo

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