ED EMENDAMENTO DEGLI ALLEGATI ALLA CONVENZIONE 1. Gli allegati alla Convenzione formano Parte integrante di essa e, se non e' espressamente disposto in modo diverso, un riferimento alla Convenzione costituisce nello stesso tempo un riferimento ai suoi allegati. Fatto salvo il disposto dell'articolo 14, paragrafi 2 (b) e 7, l'uso di tali allegati e' limitato ad elenchi, formulari e qualsiasi altro materiale di natura descrittiva, che abbia un carattere scientifico, tecnico, procedurale o amministrativo. 2. Gli allegati della Convenzione sono proposti ed adottati in con- formita' della procedura stabilita dall'articolo 15, paragrafi 2, 3 e 4. 3. Un allegato che e' stato adottato in conformita' del precedente paragrafo 2, entra in vigore per tutte le Parti alla Convenzione sei mesi dopo la data in cui il depositario ha comunicato a tali Parti l'adozione dell'allegato, escluse le Parti che hanno notificato per iscritto al depositario entro il suddetto periodo, che non accettano l'allegato. L'allegato entra in vigore per le Parti che ritirano la loro notifica di non accettazione, il novantesimo giorno successivo alla data in cui il depositario ha ricevuto comunicazione del ritiro di tale notifica. 4. La proposta, l'adozione e l'entrata in vigore degli emendamenti agli allegati della Convenzione sono soggette alla stessa procedura applicata per la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore degli allegati alla Convenzione in conformita' dei precedenti paragrafi 2 e 3. 5. Se l'adozione di un allegato o di un emendamento ad un allegato comporta un emendamento alla Convenzione, tale allegato o emendamento ad un allegato non entra in vigore finche' non sia entrato in vigore l'emendamento ad una Convenzione.

Testo vigente dal 29 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-01-15;65~convenzione-art16 · fonte del testo

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