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Tributario
Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti Internazionali conclusi a Copenaghen il 10 marzo 1966 tra l'Italia e la Danimarca: a) Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni; b) Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio
Legge 18 marzo 1968, n. 649
- Aggiornato al
- 24 maggio 1968
- Articoli
- 27
- Versioni storiche
- 43
- Art. iALLEGATO Convenzione tra l'Italia e la Danimarca per evitare la doppia imposizione in…
- Art. iiArticolo II 1. La presente Convenzione si applica alle seguenti imposte: a) in Italia…
- Art. iiiArticolo III 1. I beni immobili situati in uno degli Stati contraenti sono soggetti a…
- Art. ivArticolo IV 1. I beni mobili che fanno parte della proprieta' di un'impresa destinati ad…
- Art. vArticolo V 1. I beni non menzionati negli articoli III e IV sono soggetti a imposta nello…
- Art. viArticolo VI 1. I debiti che gravano sulle proprieta' menzionate negli articoli 111 e IV…
- Art. viiArticolo VII 1. Nonostante quanto stabilito dalla presente Convenzione ciascuno degli…
- Art. viiiArticolo VIII Nessuna disposizione della presente Convenzione puo' pregiudicare i…
- Art. ixArticolo IX 1. Qualora si possa dimostrare che i provvedimenti di uno o di entrambi gli…
- Art. xArticolo X 1. La presente Convenzione, per quanto riguarda la Danimarca, non si…
- Art. xiArticolo XI 1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica…
- Art. xiiArticolo XII La presente Convenzione rimarra' in vigore finche' non verra' denunciata da…
- Art. xiiiArticolo XIII I redditi che un residente di uno degli Stati contraenti ritrae…
- Art. xivArticolo XIV 1. Salve le disposizioni degli articoli XY e XVI, gli stipendi, i salari e…
- Art. xvArticolo XV Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno degli Stati contraenti…
- Art. xviArticolo XVI I compensi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno degli…
- Art. xviiArticolo XVII Salve le disposizioni dell'articolo XY, le pensioni e le altre…
- Art. xviiiArticolo XVIII Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, i redditi che i…
- Art. xixArticolo XIX Le somme che uno studente o apprendista di uno degli Stati contraenti, il…
- Art. xxArticolo XX I professori ed insegnanti di uno degli Stati contraenti che ricevono…
- Art. xxiArticolo XXI Gli elementi di reddito non espressamente menzionati negli articoli…
- Art. xxiiArticolo XXII 1. Il patrimonio costituito da beni immobili, definiti ai sensi del…
- Art. xxiiiArticolo XXIII Si conviene che: a) la Repubblica italiana nel determinare le proprie…
- Art. xxivArticolo XXIV 1. Le Autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le…
- Art. xxvArticolo XXV 1. Quando un residente di uno degli Stati contraenti ritiene che le misure…
- Art. xxviArticolo XXVI 1. I nazionali di uno degli Stati contraenti non sono soggetti nell'altro…
- Art. xxixArticolo XXIX La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di…
