[1]Articolo XV

[2]Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno degli Stati contraenti o da un suo Ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento su fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o Ente locale nell'esercizio di funzioni di carattere pubblico, sono tassabili in detto Stato. Le remunerazioni stesse o pensioni non sono soggette a tassazione nell'altro Stato contraente se il pagamento viene effettuato ad una persona fisica che sia un nazionale del predetto primo Stato senza essere anche un nazionale dell'altro Stato contraente.

Testo vigente dal 24 maggio 1968

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;649~artxv · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari