[1]Articolo XX

[2]I professori ed insegnanti di uno degli Stati contraenti che ricevono remunerazioni per l'insegnamento durante un periodo non superiore a due anni presso una universita', collegio, scuola od altro istituto d'istruzione nell'altro Stato contraente, sono esenti da tassazione in detto altro Stato contraente per tali remunerazioni.

Testo vigente dal 24 maggio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;649~artxx · fonte del testo

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