[1]Esame e valutazione dei progressi

[2]1. Ciascuna Parte raccoglie e valuta i dati concernenti:

  • a)i progressi realizzati per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 2;
  • b)gli indicatori stabiliti per dimostrare in che misura i suddetti progressi abbiano contribuito a prevenire, tenere sotto controllo o ridurre le patologie connesse con l'utilizzo idrico. 2. Ciascuna Parte pubblica, a scadenze periodiche, i risultati del suddetto esercizio di raccolta e valutazione dei dati. La frequenza della pubblicazione e' stabilita dalla riunione delle Parti. 3. Ciascuna Parte provvede affinche' i risultati del campionamento delle acque e degli effluenti eseguito ai fini della raccolta dei dati siano comunicati al pubblico. 4. Sulla base dei dati cosi' raccolti e valutati ciascuna Parte riesamina periodicamente i progressi realizzati per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 2 e pubblica una valutazione dei progressi in questione. La frequenza di tale riesame e' fissata dalla riunione delle Parti. Fatta salva la possibilita' di realizzare i riesami di cui all'articolo 6 paragrafo 2 a scadenze piu' ravvicinate, i riesami di cui al presente paragrafo comprendono un riesame degli obiettivi fissati all'articolo 6, paragrafo 2, al fine di perfezionarli alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche. 5. Ciascuna Parte invia al segretariato dell'articolo 17 una relazione sintetica dei dati raccolti e valutati e la valutazione dei progressi realizzati per consentirne la diffusione alle altre Parti. Le relazioni sono conformi alle linee guida istituite dalla riunione delle Parti. Le linee guida in questione stabiliscono che le Parti possano utilizzare a tal fine relazioni contenenti informazioni pertinenti elaborate per altre sedi internazionali. 6. La riunione delle Parti valuta i progressi realizzati nell'attuazione del presente Protocollo sulla base delle suddette relazioni sintetiche.

Testo vigente dal 5 maggio 2026

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2026-04-10;64~traduzione-art7 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari