[1]Azione internazionale congiunta e coordinata

[2]In forza dell'articolo 11 lettera a) le Parti promuovono la cooperazione nell'ambito di azioni internazionali per:

  • a)la definizione di obiettivi comunemente accettati per le materie di cui all'articolo 6 paragrafo 2;
  • b)l'elaborazione di indicatori ai fini dell'articolo 7 paragrafo 1 lettera b) per dimostrare in che misura le azioni intraprese contro le patologie connesse con l'utilizzo idrico abbiano dato risultati per la prevenzione, il controllo e la riduzione delle patologie medesime;
  • c)l'istituzione di sistemi comuni o coordinati fra loro per i sistemi di sorveglianza e di allarme rapido, i piani di emergenza e le capacita' di risposta nell'ambito di, o a complemento dei, sistemi nazionali mantenuti in vigore ai sensi dell'articolo 8 al fine di intervenire in caso di epidemie o di casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico e di rischi significativi di tali epidemie o casi, in particolare se dovuti a incidenti di inquinamento idrico o a fenomeni meteorologici estremi;
  • d)l'assistenza reciproca per intervenire in caso di epidemie o di casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico e di rischi significativi di tali epidemie o casi, in particolare se dovuti a incidenti di inquinamento idrico o a fenomeni meteorologici estremi;
  • e)lo sviluppo di sistemi d'informazione e basi dati integrati, lo scambio di informazioni e la condivisione di conoscenze ed esperienze in campo tecnico e legale;
  • f)la notifica chiara e tempestiva da parte delle autorita' competenti di una Parte alle omologhe autorita' delle altre Parti interessate di: i. epidemie o di casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico, e ii. rischi significativi di tali epidemie o casi che siano stati rilevati;
  • g)lo scambio di informazioni sui mezzi piu' efficaci per divulgare al pubblico le informazioni sulle patologie connesse con l'utilizzo idrico.

Testo vigente dal 5 maggio 2026

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2026-04-10;64~traduzione-art12 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari