e principi 1. Tenendo conto del reciproco interesse e dei rispettivi obiettivi economici a medio e a lungo termine, le Parti promuovono una cooperazione economica volta a sviluppare le loro economie, a migliorare la loro competitivita' internazionale, a favorire lo sviluppo tecnologico e scientifico, a innalzare i rispettivi tenori di vita, a creare posti di lavoro e a migliorarne la qualita' nonche' a diversificare e a rinsaldare i loro vincoli economici. 2. Le Parti promuovono il trasferimento a livello regionale di tutte le azioni di cooperazione che, per il campo di applicazione e le economie di scala realizzate, consentono un uso piu' razionale ed efficace dei mezzi disponibili, nonche' un'applicazione ottimale dei risultati previsti. 3. La cooperazione economica fra le Parti si svolge su basi per quanto possibile ampie, senza escludere a priori nessun settore e tenendo conto delle rispettive priorita', dell'interesse comune e delle competenze specifiche. 4. In considerazione di quanto precede, le Parti cooperano in tutti i settori che promuovano la creazione di legami e reti economici e sociali fra di esse e al ravvicinamento delle loro economie, nonche' nei settori che comportano un trasferimento di conoscenze specifiche in materia di integrazione regionale. 5. Nell'ambito di questa cooperazione, le Parti favoriscono gli scambi di informazioni sui rispettivi indicatori macroeconomici. 6. Le Parti tengono conto della necessita' di tutelare l'ambiente e gli equilibri ecologici in tutte le azioni di cooperazione intraprese. 7. Lo sviluppo sociale, e in particolare la promozione dei diritti sociali fondamentali, e' alla base di tutte le azioni e misure intraprese dalle Parti in questo campo.

Testo vigente dal 29 novembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;407~accordo-art10 · fonte del testo

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