ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'ISTITUTO INTERNAZIONALE DI DIRITTO PER LO SVILUPPO (IDLI) RELATIVO ALLA SEDE DELL'ISTITUTO ARTICOLO I DEFINIZIONI Sezione 1 Nel presente Accordo: (a) l'espressione "sede centrale" significa: (i) qualsiasi terreno o edificio appartenente all'Istituto, da esso presso in locazione o in prestito o in altro modo a sua disposizione sul territorio della Repubblica Italiana allo scopo di stabilirvi la propria sede centrale e le pertinenze di questa; (ii) ogni altro terreno o edificio sul territorio della Repubblica Italiana che sia temporaneamente usato dall'Istituto col consenso del Governo, e per la durata di tale uso. (b) L'espressione "Assemblea" significa l'Assemblea degli Stati Membri, gruppi di Stati o Organizzazioni, prevista nell'Accordo per la creazione dell'Istituto Internazionale di Diritto per lo Sviluppo (IDLI). (c) L'espressione "Consiglio direttivo", significa il Consiglio Direttivo dell'Istituto. (d) L'espressione "beni dell'Istituto" significa tutti i beni, ivi compresi i fondi, le entrate e gli altri averi appartenenti all'Istituto, detenuti in affitto, posseduti o amministrati dall'Istituto, in esecuzione di accordi per la gestione di depositi fiduciari, di fondi di dotazione, di pegni o ad altro titolo, per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali (e) L'espressione "archivi dell'Istituto" include gli atti, la corrispondenza, i documenti, i manoscritti, i dati elaborati da com- puters, le fotografie, le cinematografie, le pellicole e le registrazioni sonore di proprieta' dell'Istituto o in suo possesso per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali. (f) L'espressione "personale dell'Istituto" include il Direttore e tutto il personale dell'Istituto nominato da lui o in suo nome.

Testo vigente dal 22 novembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-10-28;638~accordo-arti · fonte del testo

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