ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'ISTITUTO INTERNAZIONALE PER LE RISORSE FITOGENETICHE (IPGRI) RELATIVO ALLA SEDE CENTRALE DELL'IPGRI Il Governo della Repubblica Italiana e l'Istituto Internazionale per le Risorse Fitogenetiche, in considerazione degli articoli 2 e 18 dello Statuto dell'Istituto Internazionale per le Risorse Fitogenetiche, desiderosi di definire i privilegi e le immunita' di cui all'articolo 18 di detto Statuto, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I DEFINIZIONI Nel presente Accordo: (a) L'espressione "IPGRI" significa Istituto Internazionale per le Risorse Fitogenetiche, anche denominato come "Istituto"; (b) l'espressione "Governo" significa il Governo della Repubblica Italiana; (c) l'espressione "competenti Autorita' italiane" significa le Autorita' nazionali ed altre della Repubblica Italiana competenti a seconda dei casi ed in conformita' delle leggi e degli usi della Repubblica Italiana; (d) l'espressione "sede centrale" si intende: (i) qualsiasi terreno od edificio appartenente all'Istituto, da esso preso in locazione o in prestito o in altro modo messo a sua disposizione, sul territorio della Repubblica Italiana allo scopo di stabilirvi la propria sede centrale, e le pertinenze di questa; (ii) ogni altro terreno od edificio sul territorio della Repubblica Italiana che sia temporaneamente usato dall'Istituto, con il consenso del Governo e per la durata di tale uso; (e) l'espressione "Consiglio" significa il Consiglio Direttivo dell'Istituto; (f) l'espressione "beni dell'Istituto" indica tutti i beni, ivi compresi i fondi, le entrate e gli altri averi detenuti in affitto, posseduti o amministrati dall'Istituto in esecuzione di accordi per la gestione di depositi fiduciari, di fondi di donazione, di cauzione, di pegni o ad altro titolo, per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali; (g) l'espressione "archivi dell'Istituto" include gli atti, la corrispondenza, i documenti, i dati elaborati da computers, i manoscritti, le fotografie, i filmati, le pellicole e le registrazioni sonore appartenenti all'Istituto o in suo possesso per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali; (h) l'espressione "funzionari dell'Istituto" include il Direttore Generale e tutto il personale dell'Istituto nominato da lui o in suo nome.

Testo vigente dal 29 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-01-15;67~accordo-arti · fonte del testo

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