[1]ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DI DIRITTO PER LO SVILUPPO (IDLO) RELATIVO ALLA SEDE DELL'ORGANIZZAZIONE

[2]Il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione Internazionale di Diritto per lo Sviluppo; Considerato l'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Istituto Internazionale di Diritto per lo Sviluppo (IDLI) relativo alla sede dell'IDLI, firmato a Roma il 28 marzo 1992; Considerato lo Scambio di lettere modificativo dell'Accordo del 28 marzo 1992 relativo alla sede dell'Istituto, firmato a Roma il 19 luglio 1993; Considerato l'Accordo per la creazione dell'Organizzazione Internazionale di Diritto per lo Sviluppo del 5 febbraio 1988, come emendato; hanno convenuto quanto segue:

[3]ARTICOLO I Definizioni

[4]Sezione 1 Nel presente Accordo: (a) l'espressione «IDLO» o «Organizzazione» significa Organizzazione Internazionale di Diritto per lo Sviluppo; (b) l'espressione «Governo» significa il Governo della Repubblica italiana; (c) l'espressione «sede centrale» significa: (i) qualsiasi terreno o edificio appartenente all'Organizzazione, da esso preso in locazione o in prestito o in altro modo a sua disposizione sul territorio della Repubblica italiana allo scopo di stabilirvi la propria sede centrale e le pertinenze di questa; (ii) ogni altro terreno o edificio sul territorio della Repubblica italiana che sia temporaneamente usato dell'Organizzazione col consenso del Governo, e per la durata di tale uso. (d) L'espressione «Assemblea» significa l'Assemblea delle Parti dell'IDLO prevista nell'Accordo per la creazione dell'Organizzazione Internazionale di Diritto per lo Sviluppo del 5 febbraio 1988, come emendato. (e) L'espressione «Consiglio Consultivo», significa il Consiglio Consultivo dell'Organizzazione previsto nell'Accordo per la creazione dell'Organizzazione Internazionale di Diritto per lo Sviluppo del 5 febbraio 1988, come emendato. (f) L'espressione «beni dell'Organizzazione» significa tutti i beni, ivi compresi i fondi, le entrate e gli altri averi appartenenti all'Organizzazione, detenuti in affitto, posseduti o amministrati dall'Organizzazione, in esecuzione di accordi per la gestione di depositi fiduciari, di fondi di dotazione, di pegni o ad altro titolo, per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali. (g) L'espressione «archivi dell'Organizzazione» include gli atti, la corrispondenza, i documenti, i manoscritti, i dati elaborati da computer, le fotografie, le cinematografie, le pellicole e le registrazioni sonore di proprieta' o in possesso dell'Organizzazione per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali. (h) L'espressione «personale dell'Organizzazione» include il direttore generale e tutto il personale dell'Organizzazione nominato da lui o in suo nome.

Testo vigente dal 24 luglio 2019

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