[1]Denuncia

[2]Ciascuna Parte contraente puo' in qualsiasi momento notificare all'altra Parte contraente la propria volonta' di terminare il presente Accordo. Tale notifica dovra' essere effettuata attraverso i canali diplomatici. L'Accordo cessera' di avere vigore 12 (dodici) mesi dopo la data di ricezione di tale notifica dall'altra Parte contraente, a meno che tale notifica non venga ritirata per mutuo accordo prima della scadenza di tale periodo.

Testo vigente dal 21 ottobre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;629~art17 · fonte del testo

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