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1. Le condizioni e lo stato di salute dell'animale devono essere oggetto di una accurata ispezione da effettuarsi a ragionevoli intervalli per evitargli sofferenze inutili, e comunque almeno una volta al giorno nel caso di animali tenuti nei moderni sistemi di allevamento intensivo. 2. Le installazioni tecniche dei sistemi moderni d'allevamento intensivo devono essere oggetto di una ispezione approfondita almeno una volta al giorno, mentre si dovra' provvedere, nel piu' breve lasso di tempo possibile, all'eliminazione di eventuali difetti constatati. Nel caso che sia impossibile eliminare il difetto sul posto, bisogna prendere immediatamente tutte le misure temporanee necessarie per preservare il benessere degli animali.

Testo in vigore dal 12 novembre 1985 al 12 novembre 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1985-10-14;623~convenzione-art7 · fonte del testo

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