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1. Ogni Stato puo' dichiarare nel proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, o puo' informare il Segretario Generale per iscritto in ogni momento successivo, che il presente Atto e' applicabile a tutti o a parte dei territori, designati nella dichiarazione o notifica. 2. Ogni Stato che abbia fatto una tale dichiarazione o effettuato una tale notifica puo', in ogni momento, notificare al Segretario Generale che il presente Atto cessa di essere applicabile a tutti o a parte di tali territori. 3. a) Ogni dichiarazione fatta in virtu' del paragrafo I acquista efficacia alla stessa data della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione nel cui strumento sia stata inclusa, e ogni notifica effettuata in virtu' di tale paragrafo acquista efficacia tre mesi dopo la sua notifica da parte del Segretario Generale.

  • b)Ogni notifica effettuata in virtu' del paragrafo 2 acquista efficacia dodici mesi dopo la sua ricezione da parte del Segretario Generale.

Testo in vigore dal 12 novembre 1985 al 30 marzo 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1985-10-14;620~convenzione-art36 · fonte del testo

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