Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

Abrogato dal 19 marzo 2005

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Che cosa è cambiato dal 19 marzo 2005

Confronto con la versione in vigore dal 30 marzo 1999 al 19 marzo 2005. 184 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: 1. Ogni Stato dell'Unione che, alla data d'entrata in vigore del presente Atto nei propri confronti, sia vincolato dalla Convenzione del 1961 modificata dall'Atto aggiuntivo del 1972 continua ad applicare, nei suoi rapporti con ogni altro Stato dell'Unione, non vincolato dal presente Atto, la detta Convenzione modificata dal detto Atto aggiuntivo sino a che il presente Atto non entri in vigore anche nei confronti dell'altro Stato. 2. Ogni Stato dell'Unione, non vincolato dal presente Atto ("il primo Stato") puo' dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale, che applichera' la Convenzione del 1961, modificata dall'Atto aggiuntivo del 1972, nei propri rapporti con ogni Stato vincolato dal presente Atto che divenga membro dell'Unione, ratificando, accettando o approvando il presente Atto o aderendo ad esso ("il secondo Stato"). Dalla scadenza di un termine di un mese a partire dalla data di tale notifica e sino all'entrata in vigore del presente Atto nei propri confronti, il primo Stato applica la Convenzione del 1961, modificata dall'Atto aggiuntivo dei 1972 nei propri rapporti con il secondo Stato, mentre quest'ultimo applica il presente Atto nei suoi rapporti con il primo Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1985-10-14;620~convenzione-art34 · fonte del testo

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