Art. 33 (Convenzione) — Entrata in vigore; impossibilità di aderire ai testi precedenti
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 1985
Confronto con la versione in vigore dal 30 marzo 1999 al 19 marzo 2005. 126 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: 1. Il presente Atto entra in vigore un mese dopo che saranno state soddisfatte le due condizioni seguenti:
tolto: a) il numero degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione depositati sia almeno di cinque;
tolto: b) almeno tre dei detti strumenti siano depositati da Stati parti della Convenzione del 1961. 2. Nei confronti di ogni Stato che depositi il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione dopo che siano state soddisfatte le condizioni previste dal paragrafo 1.a) e b), il presente Atto entra in vigore un mese dopo il deposito del proprio strumento. 3. Dopo l'entrata in vigore del presente Atto conformemente al paragrafo 1, nessuno Stato puo' piu' aderire alla Conversione del 1961 modificata dall'Atto aggiuntivo del 1972.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1985-10-14;620~convenzione-art33 · fonte del testo
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