ARTICOLO XIX RISPETTO DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI LOCALI E COLLABORAZIONE CON LE AUTORITA' COMPETENTI 1. Fermi restando i loro privilegi e immunita', e' dovere di tutti coloro che godono di tali privilegi ed immunita' rispettare le leggi ed i regolamenti del paese ospitante. Essi hanno altresi' il dovere di non interferire con gli affari interni del paese ospitante. 2. Le Nazioni Unite collaboreranno in qualsiasi momento con le autorita' competenti nel rendere agevole il corso della giustizia, garantire il rispetto delle norme di polizia e prevenire il verificarsi di abusi in relazione ai privilegi, le immunita', le esenzioni e le agevolazioni concesse ai sensi del presente Memorandum d'Intesa.

Testo vigente dal 24 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;62~memorandum-artxix · fonte del testo

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