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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione del memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di istallazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative, fatto a Roma il 23 novembre 1994
Legge 4 marzo 1997, n. 62
- Aggiornato al
- 24 marzo 1997
- Articoli
- 28
- Versioni storiche
- 28
- Art. 1Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il memorandum d'intesa fra il…
- Art. 2Piena ed intera esecuzione e' data al memorandum di cui all'articolo 1 a decorrere dalla…
- Art. 3La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
- Art. iAllegato TRADUZIONE NON UFFICIALE MEMORANDUM D'INTESA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA…
- Art. iiARTICOLO II SCOPO DEL MEMORANDUM D'INTESA 1. Scopo del presente Memorandum d'Intesa e'…
- Art. iiiARTICOLO III APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE Le Nazioni Unite, le loro proprieta', fondi e…
- Art. ivARTICOLO IV ACCORDO DI ATTUAZIONE Quando le Autorita' italiane competenti metteranno i…
- Art. vARTICOLO V LOCALI AD USO ESCLUSIVO 1. I Locali ad Uso Esclusivo saranno ad uso esclusivo…
- Art. viARTICOLO VI RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE 1. Le Parti concordano che la Repubblica…
- Art. viiARTICOLO VII INCHIESTE SU INCIDENTI DI VARIA NATURA 1. Le inchieste relative ad incidenti…
- Art. viiiARTICOLO VIII BENI, SERVIZI E STRUTTURE DELLE ISTALLAZIONI MILITARI 1. Le Parti prendono…
- Art. ixARTICOLO IX ESENZIONE DA IMPOSTE, DAZI, DIVIETI E RESTRIZIONI 1. Le Nazioni Unite, le…
- Art. xARTICOLO X BANDIERA E CONTRASSEGNI DELLE NAZIONI UNITE 1. Il Governo riconoscera' il…
- Art. xiARTICOLO XI INVIOLABILITA' DEI LOCALI AD USO ESCLUSIVO Fermo restando il fatto che…
- Art. xiiARTICOLO XII SERVIZI E STRUTTURE PUBBLICHE GENERALI 1. Le autorita' italiane competenti…
- Art. xiiiARTICOLO XIII AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI 1. Le Nazioni Unite usufruiranno…
- Art. xivARTICOLO XIV AGEVOLAZIONI FINANZIARIE 1. Senza limitazioni dovute a controlli…
- Art. xvARTICOLO XV SICUREZZA 1. La sicurezza e le operazioni di polizia relative al perimetro…
- Art. xviARTICOLO XVI VIAGGI E TRASPORTI 1. Le Nazioni Unite, insieme con i veicoli, navi…
- Art. xviiARTICOLO XVII PRIVILEGI E IMMUNITA' 1. Ai membri assegnati ai Locali saranno concessi i…
- Art. xviiiARTICOLO XVIII ESPERTI IN MISSIONE Agli esperti in missione saranno concessi i privilegi…
- Art. xixARTICOLO XIX RISPETTO DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI LOCALI E COLLABORAZIONE CON LE…
- Art. xxARTICOLO XX INGRESSO, RESIDENZA E PARTENZA 1. Il funzionario delle Nazioni Unite…
- Art. xxiARTICOLO XXI IDENTIFICAZIONE 1. Le Nazioni Unite rilasceranno a tutti i membri assegnati…
- Art. xxiiARTICOLO XXII PERMESSI E LICENZE Il Governo concorda di accettare come validi, senza…
- Art. xxiiiARTICOLO XXIII SICUREZZA SOCIALE 1. I membri assegnati ai Locali sono tenuti a rispettare…
- Art. xxivARTICOLO XXIV COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE Qualsiasi controversia fra il Governo e le…
- Art. xxvARTICOLO XXV DISPOSIZIONI FINALI 1. Il Governo collaborera' con le Nazioni Unite in…
