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Civile
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto sulle notificazioni degli atti, sulle commissioni rogatorie e sulla collaborazione giudiziaria e gli studi giuridici in materia civile, commerciale e di stato delle persone, firmata a Roma il 2 aprile 1974
Legge 9 maggio 1977, n. 619
- Aggiornato al
- 30 agosto 1977
- Articoli
- 25
- Versioni storiche
- 27
- Art. 1CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO SULLE NOTIFICAZIONI…
- Art. 2judicatum solvi 1. Per agire in giudizio, non puo' essere imposta ai cittadini di…
- Art. 3I cittadini di ciascuna Parte Contraente godono sul territorio dell'altra dell'assistenza…
- Art. 4I certificati comprovanti l'insufficienza di risorse economiche, necessari per ottenere…
- Art. 5La domanda di assistenza giudiziaria gratuita puo' essere presentata alla commissione…
- Art. 6L'assistenza giudiziaria gratuita concessa dall'autorita' competente di una Parte…
- Art. 7'assistenza giudiziaria 1. Le Parti Contraenti si impegnano a prestarsi reciprocamente la…
- Art. 8dell'assistenza giudiziaria L'assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e di…
- Art. 9' di trasmissione degli atti e dei documenti 1. Nel prestarsi reciproca assistenza…
- Art. 10degli atti Gli atti ed i documenti devono essere redatti nella lingua della Parte…
- Art. 11di atti e documenti 1. La trasmissione di atti e documenti giudiziari ed extragiudiziari…
- Art. 12Gli atti ed i documenti giudiziari ed extragiudiziari devono essere accompagnati da una…
- Art. 13Se l'indirizzo o le generalita' della persona destinataria dell'atto da notificare sono…
- Art. 14Per la notifica dei documenti e degli atti giudiziari ed extragiudiziari il tribunale…
- Art. 15Lo Stato richiesto si limita ad assicurare la notifica dell'atto al suo destinatario…
- Art. 16Ciascuna Parte Contraente assume a proprio carico le spese derivanti dalle notifiche…
- Art. 17delle commissioni rogatorie 1. Le commissioni rogatorie in materia civile, commerciale e…
- Art. 18delle commissioni rogatorie 1. L'autorita' giudiziaria che procede all'esecuzione delle…
- Art. 19di eseguire una commissione rogatoria 1. L'autorita' giudiziaria richiesta puo' rifiutare…
- Art. 20L'esecuzione delle commissioni rogatorie non da' luogo al rimborso di alcuna spesa o al…
- Art. 21' di testimoni e periti 1. Un testimone o un perito di qualsiasi nazionalita', che debba…
- Art. 22di notizie tratte da registri di stato civile 1. Le Parti Contraenti si forniscono…
- Art. 23giudiziaria In armonia coi principi di collaborazione richiamati nel preambolo della…
- Art. 24Qualsiasi controversia sull'interpretazione e l'applicazione della presente Convenzione…
- Art. 25La presente Convenzione sara' ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati al…
