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Miscellanea
Trattato
Ratifica ed esecuzione del trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti, con regolamento di esecuzione, firmato a Budapest il 28 aprile 1977, e delle modifiche al regolamento adottate dall'Assemblea dell'Unione di Budapest il 20 gennaio 1981, nel corso della sua seconda sessione straordinaria · Legge 14 ottobre 1985, n. 610
- Aggiornato al
- 7 novembre 1985
- Articoli
- 20
- Versioni storiche
- 23
- Art. 1TESTO UFFICIALE ITALIANO Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del…
- Art. 2Ai fini del presente Trattato e del Regolamento d'esecuzione: i) ogni riferimento ad un…
- Art. 3ed effetti del deposito dei microrganismi 1) a) Gli Stati contraenti che permettono od…
- Art. 4Nuovo deposito. 1) a) Quando per una ragione qualsiasi, l'autorita' internazionale di…
- Art. 5all'esportazione e all'importazione Ciascuno Stato contraente riconosce altamente…
- Art. 6di autorita' internazionale di deposito 1) Per aver diritto allo status di autorita'…
- Art. 7dello status di autorita' internazionale di deposito 1) a) Un'istituzione di deposito…
- Art. 8e limitazione dello status di autorita' internazionale di deposito 1) a) Ogni Stato…
- Art. 9intergovernative di proprieta' industriale 1) a). Ogni organizzazione intergovernativa…
- Art. 10a) L'Assemblea e' composta degli Stati contraenti. b) Ciascuno Stato contraente e'…
- Art. 11internazionale 1) L'Ufficio internazionale: i) svolge i compiti amministrativi spettanti…
- Art. 12d'esecuzione 1) Il Regolamento d'esecuzione contiene regole concernenti: i) le questioni…
- Art. 13del Trattato 1) Il presente Trattato puo' essere riveduto periodicamente mediante…
- Art. 14di talune disposizioni del Trattato 1) a) Proposte di modificazione degli articoli 10 e…
- Art. 15' per divenire parte al Trattato 1) Ogni Stato membro dell'Unione internazionale per la…
- Art. 16in vigore del Trattato 1) Il presente Trattato entra in vigore, nei confronti dei primi…
- Art. 17del Trattato 1) Ogni Stato contraente puo' denunciare il presente Trattato mediante…
- Art. 18e lingue del Trattato 1) a) Il presente Trattato e' firmato in un solo originale nelle…
- Art. 19del Trattato, trasmissione di copie, registrazione del Trattato 1) L'originale del…
- Art. 20Il Direttore generale notifica agli Stati contraenti, alle organizzazioni…
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