di autorita' internazionale di deposito

  • 1)Per aver diritto allo status di autorita' internazionale di deposito, un'istituzione di deposito deve essere situata sul territorio di uno Stato contraente e deve beneficiare di assicurazioni fornite da tale Stato ai termini delle quali questa istituzione soddisfa e continuera' a soddisfare le condizioni elencate nel paragrafo 2). Queste assicurazioni possono essere anche fornite da un'organizzazione intergovernativa di proprieta' industriale; in tal caso, l'istituzione di deposito deve essere situata sul territorio di uno Stato membro di questa organizzazione.
  • 2)L'istituzione di deposito deve, in qualita' di autorita' internazionale di deposito:
  • i)avere un'esistenza permanente;
  • ii)possedere conformemente al Regolamento d'esecuzione, il personale e le attrezzature necessarie per lo svolgimento dei compiti scientifici ed amministrativi che gli incombono in virtu' del presente Trattato;
  • iii)essere imparziale e oggettiva;
  • iv)essere, ai fini del deposito a disposizione di tutti i depositanti alle stesse condizioni;
  • v)accettare in deposito tutti i tipi o taluni tipi di microrganismi esaminare la loro vitalita' e conservarli, conformemente al Regolamento d'esecuzione;
  • vi)rilasciare una ricevuta al depositante e qualsiasi dichiarazione richiesta sulla vitalita', conformemente al Regolamento d'esecuzione;
  • vii)osservare il segreto in merito ai microrganismi depositati, conformemente al Regolamento d'esecuzione;
  • viii)consegnare, alle condizioni e secondo la procedura prescritte nel Regolamento d'esecuzione, campioni di qualsiasi microrganismo depositato.
  • 3)Il Regolamento d'esecuzione prevede i provvedimenti da prendere:
  • i)quando un'autorita' internazionale di deposito cessa, temporaneamente o definitivamente, l'esercizio delle sue funzioni per quanto riguarda microrganismi depositati o rifiuta di accettare taluni tipi di microrganismi che essa dovrebbe accettare in virtu' delle assicurazioni fornite:
  • ii)in caso di cessazione o di limitazione dello status di autorita' internazionale di deposito di un'autorita' internazionale di deposito.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;610~trattato-art6 · fonte del testo

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