[1]umani

[2]1. Le Parti collaborano in settori da concordare fra le Parti per quanto riguarda la promozione e la tutela dei diritti umani. 2. La cooperazione nel settore dei diritti umani comprende, tra l'altro:

  • a)lo scambio di migliori pratiche per quanto concerne la ratifica e l'attuazione delle convenzioni internazionali, l'elaborazione e l'attuazione di piani d'azione a livello interno, il ruolo e il funzionamento delle istituzioni nazionali competenti delle Parti in materia di diritti umani;
  • b)l'educazione in materia di diritti umani;
  • c)l'instaurazione di un dialogo ampio e costruttivo sui diritti umani;
  • d)la cooperazione con i pertinenti organi dell'ONU incaricati dei diritti umani.

Testo vigente dal 6 maggio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;65~art25 · fonte del testo

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