1. Il presente accordo si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica l'accordo sono:

  • a)per quanto concerne l'Italia: (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; (ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana");
  • b)per quanto concerne Malta: l'imposta sul reddito e la sovrimposta, ivi compresi gli acconti di imposta prelevati mediante ritenuta alla fonte od altrimenti (qui di seguito indicate quali "imposta maltese"). 4. L'accordo si applichera' anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma del presente accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche rilevanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali. 5. Quando l'accordo stabilisce che il reddito proveniente da uno Stato contraente e', in tutto o in parte, esente da imposta in tale Stato 3, in base alla legislazione in vigore nell'altro Stato contraente, detto reddito e' tassabile con riguardo all'ammontare ivi rimesso o ricevuto e non con riguardo all'intero suo ammontare, l'esenzione da accordare nel detto primo Stato e' limitata alla sola parte del reddito rimessa o ricevuta nell'altro Stato.

Testo vigente dal 27 giugno 1983

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1983-05-02;304~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari