CONSIDERATE 1 - Il presente Accordo si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2 - Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3 - Le imposte attuali cui si applica l'Accordo sono in particolare: (a) per quanto concerne l'Indonesia: l'imposta sul reddito (the income tax) e, nella misura prevista da tale imposta sul reddito, l'imposta sulle societa' (the com- pany tax) applicata ai sensi della "Ordonansi Pajak Perseroan 1925" (Gazzetta dello Stato n. 319 del 1925, come modificata da ultimo dalla legge n. 8 del 1970) e l'imposta applicata ai sensi della "Undang-undang Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty 1970" (legge n. 10 del 1970); ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicare quali "imposta indonesiana") (b) per quanto concerne l'Italia: (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; (ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte, (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 4 - Il presente Accordo si applichera' anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma del presente Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche rilevanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;707~accordo-art2 · fonte del testo

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