[1]- Giurisdizione

[2]1. Ciascuna Parte prende le misure necessarie per esercitare la sua giurisdizione sui i reati di cui alla presente Convenzione, quando il reato e' commesso: a. nel suo territorio; b. a bordo di una nave battente la bandiera di tale Parte; c. a bordo di un velivolo registrato in base alla legislazione di tale Parte o d. da uno dei suoi cittadini.

[3]2. Ciascuna Parte adotta le misure necessarie per esercitare la sua giurisdizione su qualsiasi reato di cui alla presente Convenzione, quando il reo e' presente nel suo territorio e non puo' essere estradato in un altro Stato, esclusivamente sulla base della sua nazionalita'.

[4]3. Ogni Stato puo', al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto di non applicare o applicare solo in casi o condizioni specifiche, le norme di competenza di cui al paragrafo 1 lettera d., del presente articolo.

[5]4. Se piu' Parti richiedono di esercitare la loro giurisdizione su uno stesso reato di cui alla presente Convenzione, le Parti interessate, se del caso, si consultano per stabilire chi di loro abbia la competenza piu' appropriata per l'azione giudiziaria.

[6]5. Fatta salva la normativa generale del diritto internazionale, la presente Convenzione non esclude alcuna competenza penale esercitata da una parte in conformita' della legislazione nazionale.

Testo vigente dal 7 febbraio 2022

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2022-01-21;6~allegato-art12 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari