[1]- Sanzioni e misure

[2]1. Ciascuna Parte provvede affinche' i reati di cui alla presente Convenzione, commessi da persone fisiche, siano punibili con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive che tengano conto della gravita' del reato. Tali sanzioni comprendono, ad eccezione dei reati di cui all'articolo 4 paragrafo 1 lettera a., e all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b. e c)., della presente Convenzione, anche sanzioni che comportano la privazione della liberta' che possono dare luogo all'estradizione.

[3]2. Ciascuna Parte provvede affinche' le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell'articolo 13 della presente Convenzione siano soggette a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che comprendano sanzioni pecuniarie penali o non penali ed eventualmente altre misure quali: a. l'esclusione temporanea o permanente dall'esercizio dell'attivita' commerciale; b. l'esclusione dal diritto a benefici o aiuti pubblici; c. la messa sotto controllo giudiziario; d. un ordine giudiziario di liquidazione.

[4]3. Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altro tipo necessarie, conformemente alla legislazione nazionale, per consentire il sequestro e la confisca di: a. strumenti utilizzati per commettere reati di cui alla presente Convenzione; b. proventi derivanti da tali reati o beni il cui valore corrisponde a tali proventi.

[5]4. Ciascuna Parte, quando un bene culturale e' stato sequestrato nel corso di un procedimento penale, ma non e' piu' necessario ai fini del procedimento, si impegna ad applicare, a seconda dei casi, il suo diritto penale procedurale o altra legge nazionale o i trattati internazionali applicabili quando decide di consegnare tale bene allo Stato che lo aveva designato, classificato o definito come bene culturale in conformita' all'articolo 2 della presente Convenzione.

Testo vigente dal 7 febbraio 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-01-21;6~allegato-art14 · fonte del testo

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